Art. 3. 
              Attivita' e compiti di protezione civile 
  1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione
e prevenzione delle varie  ipotesi  di  rischio,  al  soccorso  delle
popolazioni  sinistrate  ed  ogni  altra  attivita'   necessaria   ed
indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi  di
cui all'articolo 2. 
  2. La previsione consiste nelle attivita' dirette  allo  studio  ed
alla  determinazione  delle  cause  dei  fenomeni  calamitosi,   alla
identificazione dei rischi ed  alla  individuazione  delle  zone  del
territorio soggette ai rischi stessi. 
  3. La prevenzione consiste  nelle  attivita'  volte  ad  evitare  o
ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che   si   verifichino   danni
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base  delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad
assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui  all'articolo
2 ogni forma di prima assistenza. 
  5.    Il    superamento    dell'emergenza    consiste    unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali  competenti,
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere  gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
  6. Le attivita' di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto
compatibili  con  le  necessita'  imposte  dalle  emergenze,  con   i
programmi di tutela e risanamento del territorio.