Art. 6. 
      Componenti del Servizio nazionale della protezione civile 
  1. All'attuazione delle attivita' di protezione civile  provvedono,
secondo i rispettivi  ordinamenti  e  le  rispettive  competenze,  le
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni  e  le
comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed
i gruppi di ricerca scientifica con finalita' di  protezione  civile,
nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal
fine le strutture nazionali e locali  di  protezione  civile  possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 
  2. Concorrono,  altresi',  all'attivita'  di  protezione  civile  i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile,  nonche'  gli
ordini ed i collegi professionali. 
  3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni
di cui al  comma  1  nonche'  le  imprese  pubbliche  e  private  che
detengono  o  gestiscono  archivi  con  informazioni  utili  per   le
finalita' della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento
della protezione civile dati  e  informazioni  ove  non  coperti  dal
vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine  e  alla
sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati. 
  4. Presso il Dipartimento della protezione civile e'  istituito  un
sistema informatizzato  per  la  raccolta  e  la  gestione  dei  dati
pervenuti, compatibile con il  sistema  informativo  e  con  la  rete
integrata previsti  dall'articolo  9,  commi  5  e  6,  e  successive
modificazioni,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   al   fine
dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti. 
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi  dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 6:
            -  Della  legge n. 183/1989 (v. sopra nota all'art. 4) si
          trascrivono i commi 5 e 6 dell'art. 9:
            "5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
          coordinano  un  sistema  informativo  unico  ed  una   rete
          nazionale   integrati   di   rilevamento   e  sorveglianza,
          definendo con le amministrazioni statali, le regioni e  gli
          altri   soggetti   pubblici   e   privati  interessati,  le
          integrazioni     ed     i     coordinamenti      necessari.
          All'organizzazione  ed  alla  gestione  della  rete sismica
          integrata concorre, sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'Istituto   nazionale   di   geofisica.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre
          1991, le iniziative adottate in  attuazione  e  nell'ambito
          delle  risorse  assegnate  ai  sensi dell'art. 18, comma 1,
          lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67,  relative  al
          sistema  informativo  e  di  monitoraggio, confluiscono nei
          servizi tecnici nazionali.
            6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui  all'art.
          4,  ciascuno  dei  ministri  che lo compongono propone, nel
          settore di sua competenza, le  misure  di  indirizzo  e  di
          coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema
          informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
          particolare   le   priorita'   nel   rilevamento   e  nella
          predisposizione della base di dati".
            -  Della  legge  n.  400/1988 viene richiamato l'art. 17,
          comma 1, che si trascrive:
            "1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
            Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.