Art. 7. 
   Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile 
  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della  protezione  civile,
quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile,
la Commissione nazionale per  la  previsione  e  la  prevenzione  dei
grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.