Art. 9. 
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione  dei  grandi
                               rischi 
  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione  dei
grandi  rischi  e'  organo  consultivo  e  propositivo  del  Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione
civile volte alla previsione e prevenzione  delle  varie  ipotesi  di
rischio. La Commissione fornisce le  indicazioni  necessarie  per  la
definizione  delle  esigenze  di  studio  e  ricerca  in  materia  di
protezione  civile,  procede  all'esame  dei   dati   forniti   dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla  vigilanza  degli  eventi
previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi
e degli interventi  conseguenti,  nonche'  all'esame  di  ogni  altra
questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad  essa
rimesse. 
  2. La Commissione e' composta dal  Ministro  per  il  coordinamento
della protezione civile,  ovvero  in  mancanza  da  un  delegato  del
Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente
universitario  esperto  in  problemi  di   protezione   civile,   che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento,  e  da
esperti nei vari settori del rischio. 
  3. Della Commissione fanno  parte  altresi'  tre  esperti  nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4. La Commissione e' costituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo
1, comma 2,  del  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge; con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
modalita' organizzative e di funzionamento della Commissione.