Art. 2. Norme transitorie 1. Alle prime due sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo potranno essere ammessi prescindendo dall'anno di tirocinio e comunque subordinatamente alla approvazione delle autorita' accademiche anche coloro che dopo la laurea abbiano svolto continuativamente per almeno un anno presso universita', enti pubblici o privati attivita' - debitamente documentata - che forma oggetto della professione di psicologo. 2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorita' accademiche ed i consigli dell'ordine avra' effetto a decorrere dalle elezioni dei consigli dell'Ordine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 gennaio 1992 Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 32