Art. 2.
                          Norme transitorie
  1. Alle prime due sessioni di esami  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio  della professione di psicologo potranno essere ammessi
prescindendo dall'anno di tirocinio e comunque subordinatamente  alla
approvazione  delle  autorita'  accademiche  anche coloro che dopo la
laurea abbiano svolto continuativamente per  almeno  un  anno  presso
universita',   enti   pubblici  o  privati  attivita'  -  debitamente
documentata - che forma oggetto della professione di psicologo.
  2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorita' accademiche
ed i consigli dell'ordine avra' effetto a  decorrere  dalle  elezioni
dei consigli dell'Ordine.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
  Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 32