IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1957, e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2, che rimette ad apposito decreto la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 settembre 1991; Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui e' stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'adozione del presente regolamento; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La laurea in psicologia e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariari il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione: "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale". - La legge n. 168/1989 istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; - Il D.M. 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, approva il regolamento sugli esami di abilitazione professionale. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 56/1989, istitutiva della professione di psicologo, e' il seguente: "Art. 2. - Per esercitare la professione di psicologo e' necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale. L'esame di Stato e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge n. 13/1991 reca norme sulla: "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica".