IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina  gli  esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
  Visto  il  regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio
1957, e successive modificazioni;
  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56,  concernente  l'ordinamento
della  professione  di  psicologo  ed  in  particolare  l'art. 2, che
rimette ad apposito decreto la disciplina degli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 15 febbraio 1991;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso  nell'adunanza  del
21 settembre 1991;
  Vista  la  nota  n.  19/UGAL/92/V.3  dell'8 gennaio 1992 con cui e'
stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
dell'adozione del presente regolamento;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  laurea  in  psicologia  e'  titolo  accademico  valido  per
l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione  di
psicologo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariari il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  33,  quinto  comma,
          della  Costituzione:  "E'  prescritto un esame di Stato per
          l'ammissione ai vari ordini e gradi  di  scuole  o  per  la
          conclusione  di  essi  e  per  l'abilitazione all'esercizio
          professionale".
             -  La  legge  n.  168/1989   istituisce   il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
             -  Il  D.M.  9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.    271  del  2  novembre  1957,  approva   il
          regolamento sugli esami di abilitazione professionale.
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  56/1989,
          istitutiva della professione di psicologo, e' il seguente:
             "Art. 2. - Per esercitare la professione di psicologo e'
          necessario aver  conseguito  l'abilitazione  in  psicologia
          mediante  l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito
          albo professionale.
             L'esame  di  Stato  e'  disciplinato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
             Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia
          che siano in possesso di adeguata documentazione attestante
          l'effettuazione di un tirocinio pratico  secondo  modalita'
          stabilite   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
           ministeriali  ed  interministeriali  non  possono  dettare
          norme  contrarie  a  quelle  dei  regolamenti  emanati  dal
          Governo. Essi debbono essere comunicati al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge n. 13/1991 reca norme sulla:  "Determinazione
          degli  atti  amministrativi  da  adottarsi  nella forma del
          decreto del Presidente della Repubblica".