Art. 3.
  1.  Ciascuna  commissione  esaminatrice e' nominata con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
ed e' composta dal presidente e da quattro membri.
  2.  Il  presidente  viene  nominato  fra  i professori universitari
ordinari,  straordinari,  fuori  ruolo  od  a  riposo  di  discipline
psicologiche a qualsiasi facolta' essi appartengano.
  3.  I  membri  vengono  prescelti  da  quattro  terne designate dal
competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da  persone
appartenenti alle seguenti categorie:
    a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od
a riposo;
    b) professori associati;
    c)  liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci
anni di esercizio professionale;
    d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni  con  almeno
dieci anni di anzianita' di servizio.
  4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due terne
dovranno  essere  designate  dal  Consiglio  universitario nazionale;
mentre le ultime dovranno essere designate dalla  Direzione  generale
affari  civili  e  libere  professioni  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
  5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno
dieci anni di iscrizione  all'albo  i  consigli  dell'Ordine  possono
designare  quali  membri  delle  terne psicologi iscritti all'albo ai
sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 32 della citata legge n. 56/1989 e'
          il seguente:
             "Art. 32. - L'iscrizione  all'albo,  ferme  restando  le
          disposizioni  di  cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7,
          e' consentita su  domanda  da  presentarsi  entro  sessanta
          giorni dalla nomina del commissario di cui all'art. 31:
               a)  ai  professori  ordinari, straordinari, associati,
          fuori  ruolo  e  in  quiescenza  che  insegnino  o  abbiano
          insegnato   discipline   psicologiche   nelle   universita'
          italiane  o   in   strutture   di   particolare   rilevanza
          scientifica  anche  sul  piano  internazionale  nonche'  ai
          ricercatori e assistenti universitari di  ruolo  in  disci-
          pline  psicologiche  e  ai laureati che ricoprano o abbiano
          ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica
          in materia psicologica per il cui accesso  sia  attualmente
          richiesto il diploma di laurea in psicologia;
               b)  a  coloro  che  ricoprano  od abbiano ricoperto un
          posto   di   ruolo   presso   istituzioni   pubbliche   con
          un'attivita'  di servizio attinente alla psicologia, per il
          cui accesso sia  richiesto  il  diploma  di  laurea  e  che
          abbiano  superato  un pubblico concorso, ovvero che abbiano
          fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
               c) ai laureati  che  da  almeno  sette  anni  svolgano
          effettivamente   in   maniera   continuativa  attivita'  di
          collaborazione o consulenza attinenti alla  psicologia  con
          enti o istituzioni pubbliche o private;
               d)  a  coloro  che abbiano operato per almeno tre anni
          nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti  nel
          campo specifico a livello nazionale o internazionale".