Art. 3. 1. Ciascuna commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' composta dal presidente e da quattro membri. 2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facolta' essi appartengano. 3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo; b) professori associati; c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale; d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianita' di servizio. 4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. 5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo i consigli dell'Ordine possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 32 della citata legge n. 56/1989 e' il seguente: "Art. 32. - L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 7, e' consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'art. 31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle universita' italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale nonche' ai ricercatori e assistenti universitari di ruolo in disci- pline psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attivita' di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attivita' di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale".