Art. 5.
  1.  Gli  esami  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della
professione di psicologo  hanno  luogo  ogni  anno  in  due  sessioni
indette  con  ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica il quale con l'ordinanza medesima indica le
sedi  (citta'  sedi  di  universita'   o   istituti   di   istruzione
universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo aver sentito il
Consiglio  universitario  nazionale in relazione alle attrezzature ed
alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli
esami.
  2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in
una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
  3. Il giorno in cui hanno  inizio  gli  esami  di  Stato  e'  stato
stabilito  per  tutte  le  sedi, per ciascuna sessione, con la stessa
ordinanza ministeriale.
  4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde  il  diritto
all'esame  e  non  puo'  conseguire  alcun rimborso della tassa e del
contributo versati.
  5. Sono ammessi alla  prova  pratica  quei  candidati  che  abbiano
raggiunto  i  sei  decimi  del  voto nella prova scritta e alla prova
orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella  prova
pratica.
  6. Sulle prove, pratica e orale, la commissione delibera al termine
di ciascna prova assegnando i voti di merito.
  7.  Il  candidato  ottiene l'idoneita' quando ha raggiunto almeno i
sei decimi dei voti in ciascuna delle prove.
  8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati  degli
esami  ed  assegna  a ciascun candidato il voto complessivo derivante
dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.