Art. 5. 1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale con l'ordinanza medesima indica le sedi (citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami. 2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza. 3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato e' stato stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con la stessa ordinanza ministeriale. 4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati. 5. Sono ammessi alla prova pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta e alla prova orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova pratica. 6. Sulle prove, pratica e orale, la commissione delibera al termine di ciascna prova assegnando i voti di merito. 7. Il candidato ottiene l'idoneita' quando ha raggiunto almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove. 8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.