Art. 6.
  1.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli  esami  di
Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e succes-
sive modificazioni.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Per  il  D.M.  9  settembre 1957 si veda in nota alle
          premesse.