Art. 6. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e succes- sive modificazioni.
Nota all'art. 6: - Per il D.M. 9 settembre 1957 si veda in nota alle premesse.