Art. 7.
                          Norma transitoria
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 sono ammessi a sostenere
gli   esami   di   Stato   dopo   il  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore  della
legge  18  febbraio  1989,  n.  56,  erano  iscritti  ad  un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o  in  uno  dei  suoi
rami  i  quali  documentino  altresi'  di avere svolto, per almeno un
anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
  Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 31
 
          Nota all'art. 7:
             - Per la legge n. 56/1989 si veda in nota alle premesse.