Art. 7. Norma transitoria 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali documentino altresi' di avere svolto, per almeno un anno, attivita' che forma oggetto della professione di psicologo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 gennaio 1992 Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 31
Nota all'art. 7: - Per la legge n. 56/1989 si veda in nota alle premesse.