Art. 2.
  Gli  onorari  a quantita' di cui agli articoli 15, 16 e 17 del capo
III del decreto ministeriale 18 novembre 1971, adeguati  con  decreti
ministeriali  22  luglio  1977,  31  ottobre  1982  e 26 maggio 1986,
vengono ulteriormente aumentati del 25% per ogni singola voce.