Art. 4. Gli importi di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo IV dei decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e 26 maggio 1986, vengono ulteriormente aumentati del 25% per le voci di cui al capoverso A; del 25% per la voce b) di cui al capoverso B).