Art. 4.
  Gli  importi  di analisi e prove di cui all'art. 29 del capo IV dei
decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31  ottobre  1982  e  26  maggio
1986,  vengono  ulteriormente aumentati del 25% per le voci di cui al
capoverso A; del 25% per la voce b) di cui al capoverso B).