Art. 5. Le prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del decreto ministeriale del 18 novembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a quantita' previsti dagli articoli 32 e 33, dello stesso decreto, gia' adeguate con decreti ministeriali 22 luglio 1977, 31 ottobre 1982 e 26 maggio 1986, vengono ulteriormente aumentate del 25%. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35, essi vengono aumentati del 25%.