Art. 5.
  Le  prestazioni inerenti alle cave e miniere di cui al capo VII del
decreto ministeriale del 18 novembre  1971,  per  quanto  riguarda  i
rilievi  a  quantita'  previsti  dagli articoli 32 e 33, dello stesso
decreto, gia' adeguate con decreti ministeriali 22  luglio  1977,  31
ottobre  1982  e  26 maggio 1986, vengono ulteriormente aumentate del
25%.
  Per quanto riguarda i compensi a percentuale di  cui  all'art.  35,
essi vengono aumentati del 25%.