Art. 2. 
  1. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri
frutti maturati derivanti da depositi e conti  correnti  intrattenuti
tra aziende ed istituti di credito.