Art. 3. 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione  e  della
corrispondente sovraimposta di  confine  previsti  dall'articolo  23,
comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano  alla
benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento  in
volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non
superiore allo 0,1 per  cento  espresso  in  peso,  fino  all'importo
complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di
lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   dei
relativi costi. La differenza  di  imposta  non  dovuta  per  effetto
dell'applicazione della presente  disposizione  viene  rimborsata  al
soggetto obbligato al pagamento del  tributo  mediante  accredito  da
utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi  senza  pagamento
d'imposta  per  un  importo  corrispondente  alle  somme  di  cui  e'
riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalita'
e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.