Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalita' e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.