Art. 4. 
  1. Per le autovetture nonche' per gli autoveicoli per il  trasporto
promiscuo di persone e di  cose,  nuovi  di  fabbrica,  azionati  con
motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3  febbraio  1992
al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti  di  emissione
espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC +  NOX  0,97,  particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dalla direttiva CEE
n. 91/441  del  26  giugno  1991,  il  primo  pagamento  delle  tasse
automobilistiche di cui alla tariffa annessa  alla  legge  27  maggio
1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli  relativi  ai  due
successivi periodi annuali devono essere effettuati  per  gli  stessi
periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25  novembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985,
per i corrispondenti veicoli  a  benzina.  Per  i  periodi  cui  tali
pagamenti  si  riferiscono  non  e'  dovuta  la  soprattassa  di  cui
all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive
modificazioni. La sussistenza dei requisiti  tecnici  sopra  indicati
deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo;  se  la
carta    di    circolazione    non     e'     rilasciata     all'atto
dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve  essere  effettuata
nel  foglio  di  via,  da  esibire   all'ufficio   incaricato   della
riscossione.