Art. 5. 1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, e' concesso un incentivo di L. 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo e' computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente. 2. Il cedente puo' recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero e' subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.