Art. 5. 
  1. A coloro che dal 3 febbraio  al  31  dicembre  1992  presentano,
direttamente o a mezzo delega, al Pubblico  registro  automobilistico
richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un
autoveicolo  per  il  trasporto   promiscuo   di   persone   e   cose
immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono  intestatari,  e'
concesso un incentivo di L. 300.000 se dal 3 febbraio al 31  dicembre
1992 acquistano un'autovettura o  un  autoveicolo  per  il  trasporto
promiscuo di persone e di  cose,  nuovi  di  fabbrica,  alimentati  a
benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi,  dotati
di marmitta catalitica trivalente e di  sonda  lambda,  immatricolati
per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo  e'
computato in diminuzione  di  quello  complessivamente  dovuto  dagli
acquirenti al cedente. 
  2. Il cedente puo' recuperare l'ammontare della somma non  riscossa
per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel  comma  1
mediante  detrazione  da   effettuare   in   sede   di   liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. Il recupero e' subordinato alla  preventiva
acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal
Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione
della richiesta di cancellazione  per  demolizione  con  restituzione
della carta di circolazione e delle targhe.