Art. 6. 
  1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e'  aggiunto,  in  fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo: 
"Nei confronti dei  contribuenti  che  esercitano  contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte  le  attivita'
esercitate."; 
    b) all'articolo 44, comma 1, le parole: "ai  sensi  dell'articolo
54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi  degli  articoli  54  e
55"; 
    c) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non  trovi
compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da  1  a  4,
potra' essere computata in detrazione nelle  liquidazioni  periodiche
dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e  pene
pecuniarie gia' pagate."; 
    d) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui
al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."; 
    e) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    f) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Da tale data decorrono, in caso  di  mancato  pagamento,  i
termini ordinari per l'accertamento, sia della  base  imponibile  che
del tributo."; 
    g) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora."; 
    h) all'articolo 57, comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:
"termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le
seguenti: "l'accertamento e"; 
    i) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli  da
44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  agli  articoli  44,
45, 46 e 48"; 
    l) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e  44"  sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44"; 
    m) all'articolo 59, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  "1-bis. Nel caso di presentazione della  dichiarazione  integrativa
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti  a  ruolo  e  versati
indicati  nel  comma  1,  si  scomputano  limitatamente  alla   parte
afferente i maggiori imponibili dichiarati.". 
  2. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Nei   confronti   dei   contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile  il  limite   di   trecentosessanta   milioni   di   lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.".