Art. 6. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni.", il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate."; b) all'articolo 44, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 54 e 55"; c) all'articolo 44, il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate."; d) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."; e) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; f) all'articolo 53, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."; g) all'articolo 53, il comma 10 e' sostituito dal seguente: " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."; h) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: "l'accertamento e"; i) all'articolo 57, comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48"; l) all'articolo 59, comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 34, 36 e 44"; m) all'articolo 59, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.".