Art. 7. 1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato e' affidato al Ministero delle finanze, che puo' trasferire i propri poteri a societa' a prevalente capitale pubblico. 2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalita' di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato. 3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla societa' aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990. 4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.