Art. 7. 
  1. Il servizio del gioco del lotto  automatizzato  e'  affidato  al
Ministero delle finanze,  che  puo'  trasferire  i  propri  poteri  a
societa' a prevalente capitale pubblico. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze  saranno  stabilite  le
modalita' di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco  del
lotto automatizzato. 
  3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri  di  cui
sopra  sono  trasferiti  alla  societa'  aggiudicataria  dell'appalto
concorso  per  la  concessione  del  sistema  del  gioco  del   lotto
automatizzato,  indetto  dal  Ministero  delle  finanze  in  data  13
novembre 1990. 
  4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5  miliardi  per
l'anno 1992; al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  nell'anno  1992,  all'uopo  utilizzando   lo   specifico
accantonamento.