Art. 8. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1' giugno 1992. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.