Art. 8. 
  1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della
rete distributiva, e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50
miliardi e di lire 100 miliardi  al  fine  di  consentire,  entro  il
limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di  imposta
a favore delle imprese che gestiscono impianti  di  distribuzione  di
carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto. Tale credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno
successivo, e' stabilito, sulla base del volume di carburante erogato
nell'anno  precedente,  l'ammontare  del  credito  attribuibile   per
ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume
di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti
delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per  il  periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi  del
comma 2 e non assorbita in sede di versamento  della  prima  rata  di
tali acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di  versamento
della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione  dei
versamenti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente al 1' giugno 1992. 
  4. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
per la esposizione nella dichiarazione dei  redditi  del  credito  di
imposta utilizzato,  nonche'  per  i  relativi  controlli  e  per  le
comunicazioni al Ministero  del  tesoro  al  fine  delle  conseguenti
contabilizzazioni. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi  per  l'anno
1993,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1992-1994,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la
ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.