Art. 9. 
  1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e
3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Rimborso  dei   crediti   d'imposta   (regolazione   debitoria)   ed
eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari". 
  2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma  3,
relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato,  valutato  in
lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle  minori  entrate
derivanti dall'attuazione  dell'articolo  2,  al  netto  del  maggior
gettito rinveniente dall'applicazione della  ritenuta  relativa  agli
interessi sui titoli di Stato, valutato  in  lire  600  miliardi  per
l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e  1994
dell'accantonamento di cui al comma 1. 
  3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal
pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione,
ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dell'incentivo  di  cui
all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il
1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il
1994, si  provvede  con  le  maggiori  entrate  recate  dai  predetti
articoli 4 e 5. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.