Art. 9. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari". 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1. 3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.