Art. 5. Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana 1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attivita' svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, e relativi allegati, di ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970. 2. Il CNR adottera' i provvedimenti ed espletera' le attivita' necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalita' gia' previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO. 3. L'ASI ha facolta', previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.