Art. 4. 1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi- nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme per la elezione dei consigli provinciali), come modificato dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e' il seguente: "Art. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. A nessun comune possono essere assegnati piu' della meta' dei collegi spettanti alla provincia. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1 (corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, n.d.r.), non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente". Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni provincia e' cosi' disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 122/1951: "Art. 2. - Il consiglio provinciale e' composto: di quarantacinque membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; di trentasei membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; di trenta membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; di ventiquattro membri nelle altre province. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia. La popolazione della provincia e' determinata in base all'ultimo censimento generale". In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato si precisa che attualmente la data delle elezioni dei consigli provinciali e' fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.