Art. 4.
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-
nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due
province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme
per la elezione dei consigli provinciali), come modificato
dall'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e' il
seguente:
"Art. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti
collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa
assegnati.
A nessun comune possono essere assegnati piu' della
meta' dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi
si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara'
stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con
decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni
provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946,
n. 1 (corrispondente ora all'art. 18 del T.U. 16 maggio
1960, n. 570, n.d.r.), non puo' essere emanato se non siano
decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma
precedente".
Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad ogni
provincia e' cosi' disciplinato dall'art. 2 della citata
legge n. 122/1951:
"Art. 2. - Il consiglio provinciale e' composto:
di quarantacinque membri nelle province con popolazione
residente superiore a 1.400.000 abitanti;
di trentasei membri nelle province con popolazione
residente superiore a 700.000 abitanti;
di trenta membri nelle province con popolazione
residente superiore a 300.000 abitanti;
di ventiquattro membri nelle altre province.
I consiglieri provinciali rappresentano l'intera
provincia.
La popolazione della provincia e' determinata in base
all'ultimo censimento generale".
In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato
si precisa che attualmente la data delle elezioni dei
consigli provinciali e' fissata dal Ministro dell'interno
ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.