Art. 4.
  1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'art. 3 sono determi-
nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due
province, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n.  122.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 122/1951 (Norme
          per la elezione dei consigli provinciali), come  modificato
          dall'art.  2  della  legge 10 settembre 1960, n. 962, e' il
          seguente:
             "Art. 9. -  In  ogni  provincia  sono  costituiti  tanti
          collegi  quanti  sono  i  consiglieri  provinciali  ad essa
          assegnati.
             A nessun comune  possono  essere  assegnati  piu'  della
          meta' dei collegi spettanti alla provincia.
             Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi
          si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione
          ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
             La   tabella  delle  circoscrizioni  dei  collegi  sara'
          stabilita,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale.
            Il decreto del prefetto che fissa la data delle  elezioni
          provinciali a norma dell'art. 19 del D.L.L. 7 gennaio 1946,
          n.  1  (corrispondente  ora  all'art. 18 del T.U. 16 maggio
          1960, n. 570, n.d.r.), non puo' essere emanato se non siano
          decorsi almeno  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del
          decreto  del Presidente della Repubblica previsto dal comma
          precedente".
             Il numero dei consiglieri provinciali assegnati ad  ogni
          provincia  e'  cosi'  disciplinato dall'art. 2 della citata
          legge n. 122/1951:
             "Art. 2. - Il consiglio provinciale e' composto:
              di quarantacinque membri nelle province con popolazione
          residente superiore a 1.400.000 abitanti;
              di trentasei  membri  nelle  province  con  popolazione
          residente superiore a 700.000 abitanti;
              di   trenta   membri  nelle  province  con  popolazione
          residente superiore a 300.000 abitanti;
              di ventiquattro membri nelle altre province.
              I  consiglieri   provinciali   rappresentano   l'intera
          provincia.
              La  popolazione  della provincia e' determinata in base
          all'ultimo censimento generale".
             In relazione all'ultimo comma dell'art. 9 soprariportato
          si precisa che  attualmente  la  data  delle  elezioni  dei
          consigli  provinciali  e' fissata dal Ministro dell'interno
          ai sensi dell'art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182.