Art. 5.
1. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione
alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di istituire nella
nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire
l'efficienza amministrativa.
2. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Crotone per il finanziamento del
bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari
destinati all'amministrazione provinciale di Catanzaro in via
provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90
per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate,
come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile
dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle
dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sara'
provveduto alla verifica di validita' del riparto provvisorio. Il
contributo per lo sviluppo degli investimenti sara' ripartito in
conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
3. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni
dei consigli dei nuovi enti ed il 1 gennaio dell'anno successivo,
gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di
cui al comma 2, lo scorporo, dal bilancio della provincia di
Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Crotone.
4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art. 63, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova
provincia di Crotone viene attribuito sulla base di apposito riparto
dello stanziamento di lire 3,5 miliardi annui, effettuato tra le
istituende province in proporzione alla popolazione residente
risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro delle finanze
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
MARTINAZZOLI, Ministro per le
riforme istituzionali e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 63, comma 5, della legge n.
142/1990 si veda in nota alle premesse.