Art. 5.
  1.  Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione
alle disponibilita' di bilancio, la opportunita' di  istituire  nella
nuova  provincia  i  propri  uffici  periferici  al fine di garantire
l'efficienza amministrativa.
  2.  Ai  fini  della  quantificazione  delle   risorse   finanziarie
spettanti   alla  provincia  di  Crotone  per  il  finanziamento  del
bilancio,  il  Ministero  dell'interno,  per  il  primo  anno  solare
successivo  alla  data  di  insediamento  degli  organi  della  nuova
provincia, provvede a  detrarre,  dai  contributi  erariali  ordinari
destinati   all'amministrazione   provinciale  di  Catanzaro  in  via
provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente  per  il  90
per cento, in proporzione alle due popolazioni residenti interessate,
come   risultante   dall'ultima   rilevazione   annuale   disponibile
dell'ISTAT, e, per il restante 10  per  cento,  in  proporzione  alle
dimensioni  territoriali  dei due enti. Per gli anni successivi sara'
provveduto alla verifica di validita'  del  riparto  provvisorio.  Il
contributo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti sara' ripartito in
conseguenza dell'attribuzione della titolarieta' dei beni ai quali le
singole quote del contributo stesso si riferiscono.
  3. Per il periodo intercorrente tra la data  delle  prime  elezioni
dei  consigli  dei  nuovi enti ed il 1› gennaio dell'anno successivo,
gli organi delle due province concordano, sulla base dei  criteri  di
cui  al  comma  2,  lo  scorporo,  dal  bilancio  della  provincia di
Catanzaro, dei fondi di spettanza di quella di Crotone.
  4. Il contributo erariale straordinario di cui all'art.  63,  comma
5,  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'istituzione della nuova
provincia di Crotone viene attribuito sulla base di apposito  riparto
dello  stanziamento  di  lire  3,5  miliardi annui, effettuato tra le
istituende  province  in  proporzione  alla   popolazione   residente
risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'ISTAT.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
                                  CARLI, Ministro del tesoro
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  GASPARI, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le
                                  riforme istituzionali e gli  affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  testo  dell'art. 63, comma 5, della legge n.
          142/1990 si veda in nota alle premesse.