Art. 2.
  1. Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e
dal  secondo  comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n.
841, aumentato a L. 2.400 per  effetto  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a
L. 10.000.
 
           Nota all'art. 2:
             - Si trascrive il testo dell'art. 147 del R.D. 8  maggio
          1933, n.  841 (per il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, vedasi
          nota all'art. 1):
             "Art.  147. - Le eccedenze di cassa non superiori a lire
          dieci,   verificatesi   negli   uffici   principali,   sono
          trattenute  dai  singoli  impiegati  se  risultano dai loro
          conti; sono trattenute dal titolare se risultano dal  conto
          generale  dell'ufficio.  Di  dette  eccedenze deve comunque
          essere preso nota nei conti rispettivi.
             Le eccedenze  superiori  a  lire  dieci  debbono  essere
          subito  inviate  al  gestore  dei  depositi  per  vaglia  e
          risparmi pel tramite della ragioneria provinciale.
             Le deficienze di cassa debbono essere  subito  ripianate
          dai   responsabili,   dandone   notizia   alla   ragioneria
          provinciale non oltre il giorno successivo.
             Se   un   impiegato   di    ufficio    principale    sia
          impossibilitato  a ripianare subito la deficienza accertata
          nel suo conto, il titolare ne fa rilasciare  dichiarazione,
          riferendo alla direzione".