Art. 2. 1. Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 147 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 (per il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, vedasi nota all'art. 1): "Art. 147. - Le eccedenze di cassa non superiori a lire dieci, verificatesi negli uffici principali, sono trattenute dai singoli impiegati se risultano dai loro conti; sono trattenute dal titolare se risultano dal conto generale dell'ufficio. Di dette eccedenze deve comunque essere preso nota nei conti rispettivi. Le eccedenze superiori a lire dieci debbono essere subito inviate al gestore dei depositi per vaglia e risparmi pel tramite della ragioneria provinciale. Le deficienze di cassa debbono essere subito ripianate dai responsabili, dandone notizia alla ragioneria provinciale non oltre il giorno successivo. Se un impiegato di ufficio principale sia impossibilitato a ripianare subito la deficienza accertata nel suo conto, il titolare ne fa rilasciare dichiarazione, riferendo alla direzione".