Art. 5.
  1.  L'art.  31 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). -
 1. E' in facolta' del mittente chiedere, previa  corresponsione  del
previsto  diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al
proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al  destinatario,
per  ottenerne  il  pagamento,  entro  i termini di validita', presso
l'ufficio di emissione o presso altri uffici.
   2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di
emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso
di cui all'art. 34.
   3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche  per  il
pagamento  al  mittente,  entro  i  termini  di validita', dei vaglia
respinti.".
 
          Nota all'art. 5:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  34  del  regolamento
          approvato con D.P.R. 1› giugno 1989, n. 256:
             "Art.  34  (Termine  di  validita'  dei  vaglia e uffici
          abilitati al pagamento).  -  1.  I  vaglia  sono  esigibili
          presso  l'ufficio  indicato  dal  mittente entro il secondo
          mese successivo a quello di emissione; qualora la localita'
          di destinazione sia servita da piu' uffici  e  il  mittente
          non  abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene
          determinato dall'amministrazione.
             2. Su richiesta del destinatario o del giratario  di  un
          vaglia  ordinario  o  telegrafico  nonche'  dei loro aventi
          causa, verso corresponsione del prescritto  diritto  fisso,
          il pagamento puo' essere effettuato anche presso un ufficio
          diverso  da  quello  indicato dal mittente, previa conferma
          dell'ufficio  di  prima  destinazione  oppure,   nei   casi
          previsti   dalle   istruzioni,  degli  speciali  uffici  di
          controllo di cui all'art. 42.
             3. E'  ammessa  la  conferma  a  mezzo  dei  servizi  di
          telecomunicazione,   con   le   modalita'  stabilite  dalle
          istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse.
             4. L'ufficio di prima destinazione non  puo'  effettuare
          il  pagamento  dei  vaglia  per  i  quali  abbia  gia' data
          conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato.
             5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono
          stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".