Art. 5. 1. L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). - 1. E' in facolta' del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validita', presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici. 2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34. 3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validita', dei vaglia respinti.".
Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 34 del regolamento approvato con D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256: "Art. 34 (Termine di validita' dei vaglia e uffici abilitati al pagamento). - 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la localita' di destinazione sia servita da piu' uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'amministrazione. 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico nonche' dei loro aventi causa, verso corresponsione del prescritto diritto fisso, il pagamento puo' essere effettuato anche presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure, nei casi previsti dalle istruzioni, degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. 3. E' ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalita' stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse. 4. L'ufficio di prima destinazione non puo' effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia gia' data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato. 5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".