Art. 10. Ente autonomo Fiera di Bolzano 1. Nel terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo del riscatto e' quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 6. - Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici. Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni gia' riconosciute, le esposizioni universali, nonche' la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province. La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo 'Fiera di Bolzano', autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269; a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese. Il prezzo del riscatto e' quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".