Art. 11.
                    Ricezione di radiodiffusione
  1. Nell'art. 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1›
novembre 1973, n. 691, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "In  considerazione  degli  articoli  2  e  102  dello  statuto, la
provincia autonoma di Trento ha la facolta'  di  assumere  iniziative
per  consentire,  anche  mediante  appositi impianti, la ricezione di
radiodiffusioni  sonore  e  visive  in  lingua  ladina,  nonche'  per
collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e
quinto del presente articolo.".
 
          Note all'art. 11:
             - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 691/1973 (Norme di
          attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-
          Alto Adige concernente usi e costumi locali ed  istituzioni
          culturali  -  biblioteche,  accademie,  istituti,  musei  -
          aventi carattere provinciale; manifestazioni  ed  attivita'
          artistiche,   culturali  ed  educative  locali  e,  per  la
          provincia di Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,
          esclusa     la     facolta'    di    impiantare    stazioni
          radiotelevisive), come modificato dal presente decreto,  e'
          il seguente:
             "Art. 10. - In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
          provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e  gestire
          una  rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico,
          la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia,
          delle radiodiffusioni sonore e visive emesse  da  organismi
          radiotelevisivi   esteri   dell'area  culturale  tedesca  e
          ladina.
             Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e
          le eventuali  modificazioni  sono  concordati,  nell'ambito
          delle   rispettive  competenze,  tra  la  provincia  ed  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,  anche  al
          fine  del  coordinamento  con gli altri servizi pubblici di
          telecomunicazione.
             La provincia,  per  il  trasporto  dei  programmi,  puo'
          utilizzare,   ove  occorra,  alle  condizioni  di  legge  i
          collegamenti disponibili della rete pubblica  nazionale  di
          telecomunicazioni   del   Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
             Al fine della  ricezione  di  cui  al  primo  comma,  la
          provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e
          gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio,
          entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
          decreto. Gli  impianti  dei  privati  non  acquisiti  dalla
          provincia  o  successivamente  non  contemplati  dal  piano
          tecnico  di  cui  al  secondo  comma,  ricadono  sotto   la
          previsione   dell'art.  195  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni.
             L'esercizio  della  rete  di  cui  al  primo  comma   e'
          sottoposto   alla   vigilanza  tecnica  di  competenza  del
          Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni.  La  rete
          non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive
          diverse da quelle di cui al primo comma.
             La  provincia  e' responsabile dell'osservanza a termini
          del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma
          dell'art. 21  della  Costituzione  per  le  radiodiffusioni
          sonore  e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria
          rete.
             Le  condizioni  concordate  tra  la  provincia   e   gli
          organismi  radiotelevisivi  esteri  per  la  ricezione  dei
          programmi di cui al presente  decreto  sono  approvate  dal
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
             Nel  rispetto  dei  principi  stabiliti dallo statuto di
          autonomia e dal presente decreto, le disposizioni  relative
          all'uso   dei  mezzi  radiotelevisivi  nella  provincia  di
          Bolzano saranno  coordinate  con  le  successive  leggi  di
          riforma.
             In  considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto,
          la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di  assumere
          iniziative   per   consentire,   anche   mediante  appositi
          impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore  e  visive
          in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali
          europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente
          articolo".
             - Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo
          statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
          D.P.R. n.  670/1972, sono cosi' formulati:
             "Art. 2. - Nella  regione  e'  riconosciuta  parita'  di
          diritti  ai  cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
          al quale appartengono, e sono salvaguardate  le  rispettive
          caratteristiche etniche e culturali".
             "Art.  102.  -  Le popolazioni ladine hanno diritto alla
          valorizzazione  delle  proprie  iniziative   ed   attivita'
          culturali,  di  stampa  e  ricreative,  nonche' al rispetto
          della toponomastica e delle  tradizioni  delle  popolazioni
          stesse.
             Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e'
          parlato  il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua
          e della cultura ladina".