Art. 13. Valori catastali 1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.".
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 569/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive ema- nate dal Ministero delle finanze. In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".