Art. 14.
                  Equipollenza dei titoli di studio
  1.  Il  titolo  di  studio  conseguito  all'estero   e   dichiarato
equipollente  a  titolo  di  studio conseguito in Italia ha la stessa
rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo
albo professionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le
                                  riforme istituzionali e gli  affari
                                  regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992
  Atti  di  Governo,  registro  n.  85,  foglio n. 24, con esclusione
dell'art. 6, ai sensi  della  delibera  n.  27/92  della  sezione  di
controllo in data 21 aprile 1992.
  Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
  Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 26, con riserva ai sensi
della delibera delle sezioni riunite n. 83/SR/E del 22 aprile 1992.