Art. 2. 
                            Volontariato 
  1. Le attivita' di  volontariato  da  svolgersi  nell'ambito  delle
materie di competenza della regione e delle province autonome,  e  le
relative organizzazioni, sono disciplinate dalla  legge  regionale  o
provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime. 
  2. Le organizzazioni riconosciute dalla regione  e  dalle  province
autonome sono iscritte di diritto nei registri  delle  organizzazioni
di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli  articoli
7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo degli articoli  7,  8  e  9  della  legge  n.
          266/1991 (Legge-quadro sul volontariato) e' il seguente:
             "Art.  7.  -  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
          stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
          iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art.  6
          e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
             2.  Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette
          a  garantire  l'esistenza  delle  condizioni  necessarie  a
          svolgere   con   continuita'  le  attivita'  oggetto  della
          convenzione,  nonche'  il  rispetto  dei  diritti  e  della
          dignita'  degli  utenti.  Devono inoltre prevedere forme di
          verifica  delle  prestazioni  e  di  controllo  della  loro
          qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
             3.  La  copertura  assicurativa  di  cui  all'art.  4 e'
          elemento essenziale della convenzione e gli oneri  relativi
          sono  a  carico  dell'ente  con il quale viene stipulata la
          convenzione medesima.
             Art. 8. - 1. Gli atti costitutivi  delle  organizzazioni
          di    volontariato    di   cui   all'art.   3,   costituite
          esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli  connessi
          allo   svolgimento   delle   loro   attivita'  sono  esenti
          dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
             2. Le  operazioni  effettuate  dalle  organizzazioni  di
          volontariato  di  cui all'art. 3, costituite esclusivamente
          per fini di solidarieta', non si  considerano  cessioni  di
          beni  ne'  prestazioni  di servizi ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita'
          o di legato sono esenti da  ogni  imposta  a  carico  delle
          organizzazioni   che   perseguono   esclusivamente  i  fini
          suindicati.
             3. All'art. 17 della legge 29  dicembre  1990,  n.  408,
          come  modificato  dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n.
          102, dopo il comma 1- bis e' aggiunto il seguente:
             '1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma  1,  e
          secondo  i  medesimi  principi e criteri direttivi, saranno
          introdotte misure volte a favorire le  erogazioni  liberali
          in  denaro  a  favore  delle organizzazioni di volontariato
          costituite esclusivamente ai fini di solidarieta',  purche'
          le  attivita'  siano destinate a finalita' di volontariato,
          riconosciute idonee  in  base  alla  normativa  vigente  in
          materia  e  che  risultano  iscritte  senza interruzione da
          almeno due anni negli appositi registri.  A  tal  fine,  in
          deroga  alla  disposizione di cui alla lettera a) del comma
          1, dovra' essere prevista la deducibilita'  delle  predette
          erogazioni,  ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive modificazioni e integrazioni, per  un  ammontare
          non  superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
          di impresa, nella misura  del  50  per  cento  della  somma
          erogata  entro  il  limite  del  2  per  cento  degli utili
          dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni'.
             4. I  proventi  derivanti  da  attivita'  commerciali  e
          produttive  marginali  non costituiscono redditi imponibili
          ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche
          (IRPEG)  e  dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora
          sia  documentato  il  loro  totale  impiego  per   i   fini
          istituzionali  dell'organizzazione  di  volontariato. Sulle
          domande di esenzione, previo accertamento  della  natura  e
          dell'entita'  delle  attivita',  decide  il  Ministro delle
          finanze con proprio decreto, di concerto  con  il  Ministro
          per gli affari sociali".
             "Art.  9.  -  1.  Alle  organizzazioni  di  volontariato
          iscritte nei registri di cui all'art.  6  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui all'art. 20, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  598,
          come  sostituito  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".