Art. 3.
                      Formazione professionale
  1. All'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1›
novembre 1973, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  province  autonome  possono attivare e gestire corsi di studio
orientati al conseguimento della formazione richiesta  da  specifiche
aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi
abilitano   all'esercizio   di   una   attivita'   professionale   in
corrispondenza alle norme comunitarie.".
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 689/1973 (Norme  di
          attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-
          Alto   Adige   concernente   addestramento   e   formazione
          professionale), come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             "Art.  5.  - Gli attestati di qualifica rilasciati nelle
          province di Trento  e  Bolzano,  al  termine  di  corsi  di
          addestramento    o   formazione   professionale   da   esse
          autorizzati, hanno  la  stessa  validita'  degli  attestati
          rilasciati a norma della legislazione statale.
             I   presupposti  per  il  rilascio  degli  attestati  di
          qualifica  saranno  stabiliti  con  legge  provinciale   in
          relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle prov-
          ince  ai  sensi  dell'art.  9,  punto  4,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
            Le province autonome possono attivare e gestire corsi  di
          studio   orientati   al   conseguimento   della  formazione
          richiesta da specifiche aree professionali.  Gli  attestati
          rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio
          di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme
          comunitarie".