Art. 3. Formazione professionale 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 689/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validita' degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale. I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle prov- ince ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie".