Art. 4. Bacini di rilievo nazionale 1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento. In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni rela- tive alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione. I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento. In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino. Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione". - Il testo dell'art. 12, comma 4, lettera c), della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente: "4. Il comitato istituzionale: a)-b) (omissis); c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni".