Art. 4.
                     Bacini di rilievo nazionale
  1. Nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "I  piani  dei  bacini  di  rilievo  nazionale  sono  strumento  di
coordinamento  delle  attivita'  inerenti alle attribuzioni statali e
provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di  attuazione
non prevedano apposite modalita' di coordinamento.
  In  sede  di  aggiornamento  dei  piani e programmi provinciali per
l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi  si  tiene
conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
  Nelle  determinazioni  dei  componenti di cui all'art. 12, comma 4,
lettera  c),  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  il  comitato
istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.".
 
          Note all'art. 4:
             -  Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 381/1974 (Norme di
          attuazione dello statuto speciale per la regione  Trentino-
          Alto  Adige  in materia di urbanistica ed opere pubbliche),
          come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 5. - In relazione al trasferimento  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
          e  nei limiti di cui all'art. 8, lettera e) del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio  1973,  n.  115,  le
          province  stesse  esercitano tutte le attribuzioni inerenti
          alla titolarita' di tale demanio ed in  particolare  quelle
          concernenti  la  polizia  idraulica e la difesa delle acque
          dall'inquinamento. Resta ferma  la  competenza  statale  in
          materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
             Le  province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
          per il proprio territorio, alla  tenuta  dell'elenco  delle
          acque  pubbliche  ed  alla compilazione ed approvazione dei
          relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni  rela-
          tive alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a
          termini  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
          gennaio 1973,  n.  115,  sono  disposte  su  richiesta  dei
          competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati,
          oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di
          cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione.
             I  piani  dei bacini di rilievo nazionale sono strumento
          di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni
          statali e provinciali, sempre che lo statuto e le  relative
          norme  di  attuazione  non  prevedano apposite modalita' di
          coordinamento.
             In  sede  di  aggiornamento  dei   piani   e   programmi
          provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per
          gli  interventi  si tiene conto delle indicazioni contenute
          nel piano di bacino.
             Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art.  12,
          comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
          comitato  istituzionale  osserva  lo  statuto e le relative
          norme di attuazione".
            - Il testo dell'art. 12, comma 4, lettera c), della legge
          n.    183/1989  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo e
          funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
             "4. Il comitato istituzionale:
              a)-b) (omissis);
               c) determina quali componenti del piano  costituiscono
          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali
          costituiscono interessi comuni a piu' regioni".