Art. 5. Caccia 1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 279/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei 'masi chiusi' e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale".