Art. 5.
                               Caccia
  1. Nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 279, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Lo standard di protezione della fauna e'  disciplinato  con  legge
provinciale  che  stabilisce  il  calendario  venatorio  e  le specie
cacciabili, attenendosi ai livelli  di  protezione  risultanti  dalle
convenzioni  internazionali  o  dalle  norme  comunitarie  introdotte
nell'ordinamento statale.".
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 279/1974 (Norme  di
          attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-
          Alto Adige  in  materia  di  minime  proprieta'  colturali,
          caccia e pesca, agricoltura e foreste), come modificato dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Le attribuzioni dell'amministrazione dello
          Stato in materia di  ordinamento  delle  minime  proprieta'
          colturali,  ordinamento dei 'masi chiusi' e delle comunita'
          familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e
          pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e
          della  fauna,  agricoltura,  foreste  e  Corpo   forestale,
          patrimonio  zootecnico  ed ittico, istituti fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine,  bonifica,  esercitate sia direttamente dagli
          organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite
          di enti  ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o
          sovraprovinciale  e  quelle  gia'  spettanti  alla  regione
          Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono  esercitate,
          per  il  rispettivo  territorio, dalle province di Trento e
          Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
             Lo standard di protezione della  fauna  e'  disciplinato
          con   legge   provinciale   che  stabilisce  il  calendario
          venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di
          protezione risultanti dalle  convenzioni  internazionali  o
          dalle   norme   comunitarie   introdotte   nell'ordinamento
          statale".