Art. 7.
                    Uso della lingua nei processi
  1. Nel comma 4  dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto,
il predetto cittadino ha la  facolta'  di  usare  la  lingua  tedesca
anziche' quella italiana.".
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 574/1988 (Norme di
          attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-
          Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e  della
          lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
          amministrazione  e  nei  procedimenti   giudiziari),   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  32.  -  1.  I  cittadini  di  lingua ladina della
          provincia di Bolzano hanno facolta'  di  usare  la  propria
          lingua  nei  rapporti  orali e scritti con gli uffici della
          pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate
          e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della
          stessa provinca, con  gli  enti  locali  e  le  istituzioni
          scolastiche  di  dette  localita',  con  gli  uffici  della
          provincia   che   svolgano   funzioni   esclusivamente    o
          prevalentemente  nell'interesse  delle  popolazioni ladine,
          anche se siti fuori dalle suddette localita',  nonche'  con
          l'intendenza scolastica ladina.
             2.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute a
          rispondere oralmente  in  ladino  ovvero  per  iscritto  in
          lingua  italiana  e  tedesca,  seguite  dal testo in lingua
          ladina.
             3. Gli atti pubblici emanati  dalle  amministrazioni  di
          cui  al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti
          dal testo in ladino.
             4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente  al
          gruppo  linguistico  ladino  residente  nella  provincia di
          Bolzano di essere esaminato  e  interrogato,  nei  processi
          svolgentisi   nella   provincia   di   Bolzano,  nella  sua
          madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo
          di lingua italiana che in quello di linqua tedesca. Ai fini
          dell'applicazione del capo  IV  del  presente  decreto,  il
          predetto  cittadino  ha  la  facolta'  di  usare  la lingua
          tedesca anziche' quella italiana".
             5. Nelle  adunanze  degli  organi  elettivi  degli  enti
          locali  delle localita' ladine della provincia di Bolzano i
          membri di tali organi possono usare la lingua ladina  negli
          interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
          in  lingua  italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei
          suddetti organi che dichiarino di non conoscere  la  lingua
          ladina.   I   relativi   processi   verbali   sono  redatti
          congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.
             6.  Nei  rapporti  con   gli   uffici   della   pubblica
          amministrazione   siti   nella   provincia  di  Bolzano  il
          cittadino di lingua ladina puo' usare la lingua italiana  o
          quella tedesca".