Art. 7. Uso della lingua nei processi 1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana.".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 574/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 32. - 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provinca, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori dalle suddette localita', nonche' con l'intendenza scolastica ladina. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina. 3. Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. 4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di linqua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana". 5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. 6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella tedesca".