Art. 8. Sanzioni amministrative 1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.