Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
  1. Le entrate provenienti  da  sanzioni  amministrative  pecuniarie
irrogate  per  violazioni  di  norme emanate in materia di competenza
della  regione  e  delle  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
affluiscono,  per  quanto  non  devolute  ai verificatori, ai bilanci
della regione e delle province stesse o degli  enti  locali  titolari
della corrispondente funzione amministrativa.