Art. 9.
                   Organizzazione turistica locale
  1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e' sostituito dal seguente:
  "In  caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti
nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale
e ai beni degli enti soppressi.".
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 278/1974 (Norme  di
          attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-
          Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere),
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 2. - Sono inoltre  esercitate  dalle  province  le
          funzioni  amministrative  degli  organi dello Stato e della
          regione  in  ordine  agli   altri   enti,   istituzioni   e
          organizzazioni  locali  operanti  nelle  materie  di cui al
          precedente art. 1.
             In caso di soppressione con legge provinciale degli enti
          previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede  in
          ordine al personale e ai beni degli enti soppressi".