Art. 9. Organizzazione turistica locale 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e' sostituito dal seguente: "In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 278/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi".