Art. 6. 
  1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2,  dello  statuto  ha  luogo
sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi. 
  2. L'ammontare delle entrate di cui al comma 1  versate  fuori  dal
territorio provinciale in attuazione di  disposizioni  amministrative
e'  determinato  sulla  base  delle  rendicontazioni   degli   uffici
competenti. 
  3. L'ammontare delle quote di  gettito  della  tassa  sul  possesso
degli autoveicoli e quello delle quote  di  gettito  dell'imposta  di
fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma  1,
lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli  importi
relativi  ai  veicoli  immatricolati   in   ciascuna   provincia   e,
rispettivamente, sulla base delle quantita' erogate dagli impianti di
distribuzione  situati  in  ciascuna  provincia  nell'anno   cui   la
devoluzione  si  riferisce  e  dell'aliquota  media  ponderata  della
corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno. 
  4. La determinazione dell'ammontare delle altre  entrate  afferenti
all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo  territorio  in
attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno  defi-
nite con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  modalita'  analitiche  di  determinazione  dei
gettiti di spettanza  provinciale,  e'  effettuata  d'intesa  tra  il
Ministro  del  tesoro  ed  i  presidenti  delle   rispettive   giunte
provinciali. 
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento: 
    a) per l'imposta sui redditi delle persone  fisiche  e  l'imposta
locale   sui   redditi,   alle   relative   dichiarazioni,    nonche'
certificazioni sostitutive,  ovvero  ad  ogni  altra  documentazione,
anche provvisoria, utile  ad  individuare  le  entrate  di  spettanza
provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio  fiscale
nel territorio delle province; 
    b) per le ritenute sugli interessi, premi  ed  altri  frutti,  ad
ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate
di spettanza provinciale  con  riguardo  ai  depositi  delle  persone
fisiche ed ai titoli  esistenti  presso  gli  uffici  postali  e  gli
sportelli di aziende e di istituti di credito  operanti  in  ciascuna
provincia, ovvero in relazione ai  titoli  comunque  amministrati  da
aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia. 
  6. Con l'intesa di  cui  al  comma  4  e'  determinata  l'incidenza
convenzionale di ciascuna delle  entrate  tributarie  considerate  al
comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse  nel
territorio delle due province per il medesimo esercizio  finanziario.
Detta incidenza convenzionale  e'  applicata  per  la  determinazione
delle entrate tributarie da devolvere alle province  con  riferimento
all'anno nel quale e' intervenuta l'intesa di cui al comma  4  ed  ai
successivi anni, sino al perfezionamento  di  nuova  intesa,  che  di
regola ha cadenza non inferiore al  triennio.  All'atto  della  prima
intesa e' altresi' determinata l'incidenza percentuale annua relativa
al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce. 
  7. Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori
dal  medesimo  in  attuazione  di   disposizioni   legislative,   non
quantificate a termini dei commi precedenti, si  considerano  compen-
sate con le entrate riscosse nel  territorio  delle  due  province  e
afferenti alla restante parte del territorio nazionale. 
 
          Nota all'art. 6:
             -   Per   l'art.   75   del   testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con D.P.R. n. 670/1972, si
          veda in nota all'art. 5.