Art. 2. 1. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui all'art. 1 sono soggetti all'approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 607 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale.
Nota all'art. 2: - L'art. 607 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 420/1959, e' cosi' formulato: "Art. 607. - Per l'approvazione dei prototipi dei dispositivi di competenza del Ministro per i lavori pubblici, gli interessati devono inoltrare domanda, in carta legale, al detto Dicastero, Ispettorato generale della viabilita', corredandola della descrizione del dispositivo e di tre esemplari del medesimo. Il Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, la rispondenza e l'efficacia dei dispositivi presentati, alle prescrizioni stabilite dal regolamento e ne approva il prototipo, quando gli accertamenti abbiano avuto esito favorevole. Chiunque fabbrichi dispositivi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle presenti disposizioni, e' punibile a termine di legge. Su ogni dispositivo conforme al prototipo approvato deve essere riportato il numero di approvazione ed il nome del fabbricante".