Art. 2.
  1. I prototipi dell'attrezzo  a  chiave  di  cui  all'art.  1  sono
soggetti   all'approvazione   rilasciata  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici ai sensi dell'art. 607  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1959,  n.  420,  recante  il  regolamento  di
esecuzione  del  testo  unico  sulla  disciplina  della  circolazione
stradale.
 
          Nota all'art. 2:
             -  L'art. 607 del regolamento per l'esecuzione del testo
          unico  delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione
          stradale,  approvato  con  D.P.R.  n.  420/1959,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  607.  -  Per  l'approvazione  dei  prototipi  dei
          dispositivi   di  competenza  del  Ministro  per  i  lavori
          pubblici, gli  interessati  devono  inoltrare  domanda,  in
          carta  legale,  al  detto  Dicastero,  Ispettorato generale
          della  viabilita',  corredandola  della   descrizione   del
          dispositivo e di tre esemplari del medesimo.
             Il Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante
          prove,   la   rispondenza  e  l'efficacia  dei  dispositivi
          presentati, alle prescrizioni stabilite dal  regolamento  e
          ne  approva  il  prototipo, quando gli accertamenti abbiano
          avuto esito favorevole.
             Chiunque fabbrichi dispositivi non conformi ai prototipi
          riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici,
          ai sensi delle presenti disposizioni, e' punibile a termine
          di legge.
             Su ogni dispositivo conforme al prototipo approvato deve
          essere riportato il numero di approvazione ed il  nome  del
          fabbricante".