Art. 3.
  1.  Ogni   attrezzo   a   chiave   deve   riportare   gli   estremi
dell'approvazione   conseguita,  il  numero  di  identificazione  con
caratteri non inferiori a 20 mm, l'indicazione dell'organo di polizia
che ne dispone l'impiego.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 febbraio 1992
                                      Il Ministro dei lavori pubblici
                                                 PRANDINI
Il Ministro dei trasporti
         BERNINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992
 Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 397