IL MINISTRO DEL TESORO 
 
   Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
   Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota del 23 ottobre 1991, n. 8753; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
   1.  Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  di  organi  dell'Amministrazione  del
tesoro, sia che ne conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte
sia che debbano essere promossi d'ufficio. 
   2. I procedimenti di competenza  dell'Amministrazione  del  tesoro
devono  concludersi  con  un  provvedimento  espresso   nel   termine
stabilito, per ciascun  procedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e   che
contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio  competente
e  della  fonte  normativa.  In  caso  di  mancata   inclusione   del
procedimento nelle allegate tabelle, lo  stesso  si  concludera'  nel
termine previsto da altra fonte legislativa  o  regolamentare  o,  in
mancanza, nel termine di trenta giorni di cui  all'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          AVVERTENZA; 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Republica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge 
          n. 241/1990: 
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere
          di concluderlo  mediante  l'adozione  di  un  provvedimento
          espresso. 
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale. 
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emenati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1; 
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alle
          note alla premesse.