Art. 10. 
                    Responsabile del procedimento 
 
   1. Il responsabile  dell'unita'  organizzativa  puo'  affidare  ad
altro    dipendente    addetto    all'unita'    la    responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento  inerente  al  singolo
procedimento. 
   2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni  con-
template dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente
regolamento  e  svolge  tutti  gli  altri  compiti   indicati   nelle
disposizioni organizzaative e di servizio  nonche'  quelli  attinenti
all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15. 
 
          Nota all'art. 10: 
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.
          241/1990: 
             "Art.  5.  -  1.  Il  dirigente   di   ciascuna   unita'
          organizzativa provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad  altro
          dipendente   addetto    all'unita'    la    responsabilita'
          dell'istruttoria e di ogni altro  adempimento  inerente  il
          singolo procedimento nonche', eventualmente,  dell'adozione
          del provvedimento finale. 
             2. Fino a quando non sia  effettuata  l'assegnazione  di
          cui al comma 1, e'  considerato  responsabile  del  singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 
             3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
          responsabilie del procedimento sono comunicati ai  soggetti
          di cui all'art. 7 e,  a  richiesta,  a  chiunque  vi  abbia
          interesse".