Art. 10. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzaative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 241/1990: "Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabilie del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".