Art. 11. 
        Integrazione e modificazione del presente regolamento 
 
   1. I termini e  i  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi
individuati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento saranno disciplinati  con  apposito  regolamento
integrativo. 
   2. Entro due anni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del  Tesoro
verifica lo stato di attuazione della normativa  emanata  e  apporta,
nelle  prescritte  forme  regolamentari,  le  modificazioni  ritenute
necessarie.