Art. 3. 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti  a  iniziativa  di
                                parte 
 
   1. Per i procedimenti a iniziativa di parte  il  termine  iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 
   2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e  portati  a  idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza  dei  requisiti  e
delle condizioni richiesti da legge o da regolamento  per  l'adozione
del provvedimento. 
   3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato  una  ricevuta,   contenente,   ove   possibile,   le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Le
dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della  comunicazione
dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata  legge  n.
241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande  o  istanze
inviate a mezzo  del  servizio  postale,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. 
   4. Ove la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'istante  entro  sessanta  giorni,  indicando   le   cause   della
irregolarita' o  della  incompletezza.  In  questi  casi  il  termine
iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o
completata. 
   5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere  di
procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli
articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto
di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Note all'art. 3: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge 
          n. 241/1990: 
             "Art. 7. - Ove non  sussistano  ragioni  di  impedimento
          derivanti  da  particolari  esigenze   di   celerita'   del
          procedimento,   l'avvio   del   procedimento   stesso    e'
          comunicato, con le modalita' previste dall'articolo  8,  ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni   di   impedimento   predette,   qualora   da    un
          provvedimento possa  derivare  un  pregiudizio  a  soggetti
          individuati o facilmente individuabili,  diversi  dai  suoi
          diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a  fornire
          loro, con le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
          procedimento. 
             2. Nelle ipotesi di  cui  al  comma  1  resta  salva  la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della effettuazione delle comunicazioni di cui al  medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari. 
             Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a  dare  notizia
          dell'avvio   del   procedimento   mediante    comunicazione
          personale. 
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati; 
               a) l'amministrazione competente; 
               b) l'oggetto del procedimento promosso; 
               c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento; 
               d) l'ufficio in cui si  puo'  prendere  visione  degli
          atti. 
             3.  Qualora   per   il   numero   dei   destinatari   la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente  gravosa,  l'amministrazione   provvede   a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di  pubblicita'  idonee  di  volta   in   volta   stabilite
          dall'amministrazionemedesima. 
             4. L'omissione di taluna delle comunicazioni  prescritte
          puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse
          la comunicazione e' prevista". 
             - Si trascrive il testo degli  articoli  2  e  10  della
          legge  n.  15/1968,  recante  norme  sulla   documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme: 
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza, il godimento dei diritti politici,  lo  stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso  del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti degli obblighi militari e l'iscrizione  in  albi  o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati  con  dichiarazioni,  anche   contestuali   alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione    delle    normali     certificazioni.     La
          sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere  autenticata
          con le modalita' di cui all'art. 20". 
             Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La  buona  condotta,
          l'assenza di  precedenti  penali  e  l'assenza  di  carichi
          pendenti, ove richieste, sono accertate  d'ufficio,  presso
          gli uffici pubblici  competenti,  dall'amministrazione  che
          deve emettere il provvedimento. Le singole  amministrazioni
          non  possono  richiedere  atti  o  certificati  concernenti
          fatti, stati e qualita' personali che  risultino  attestati
          in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse  siano
          tenute a certificare". 
             - Si trascrive il testo  dell'art.  18  della  legge  n.
          241/1990: 
             "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge le amministrazioni  interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da parte di cittadini a pubbliche  amministrazioni  di  cui
          alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
          e integrazioni. Delle misure  adottate  le  amministrazioni
          danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 
             2. Qualora l'interessato dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di  copia
          di essi. 
             3. Parimenti sono accertati d'ufficio  dal  responsabile
          del procedimento i fatti, gli stati e le  qualita'  che  la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare".