Art. 4. 
             Comunicazione dell'inizio del procedimento 
 
   1. Salvo che non sussistano ragioni di  impedimento  derivanti  da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista da legge o regolamento nonche' ai  soggetti,  individuati  o
facilmente individuabili, cui dal  provvedimento  possa  derivare  un
pregiudizio. 
   2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti  dell'avviso  del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente,  ove  gia'
non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le  indicazioni  di  cui
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il  numero
degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti  o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi  in  cui  vi  siano  particolari  esigenze  di   celerita',   il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8,  comma  3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di  pubblicita'  da
attuarsi con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito  atto,
indicante le ragioni  che  giustificano  la  deroga,  rispettivamente
nell'albo  dell'amministrazione  e  nel  Bollettino   ufficiale   del
Ministero. 
   3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza  della  comunicazione
puo' esere fatta valere, anche nel corso del procedimento,  solo  dai
soggetti che abbiano titolo  alla  comunicazione  medesima,  mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto  all'unita'  organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti  o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato  nel  procedimento,  nel  termine  di  dieci
giorni. 
   4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art.  3  in  ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. 
 
          Nota all'art. 4: 
             - Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alle
          note all'art. 3.