Art. 5. 
                   Partecipazione al procedimento 
 
   1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7  agosto  1990,
n. 241, presso le sedi degli  organi  o  uffici  dell'amministrazione
sono rese note, mediante affissione in  appositi  albi  o  con  altre
idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione  degli
atti del procedimento. 
   2. Ai sensi dell'art. 10 lettera b), della medesima legge n.  241,
coloro che hanno titolo a  prendere  parte  al  procedimento  possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due  terzi  di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione  di
memorie e documenti  presentati  oltre  il  detto  termine  non  puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale. 
 
          Nota all'art. 5: 
            - Si trascrive il testo dell'art. 10, lettere  a)  e  b),
          della legge n. 241/1990: 
             "1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
          sensi dell'art. 9 hanno diritto: 
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24; 
               b) di presentare  memorie  scritte  e  documenti,  che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".