Art. 7. 
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazione  tecniche  di
                       organi od enti appositi 
 
   1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e il parere non intervenga entro il  termine  stabilito  da  legge  o
regolamento o entro i termini previsti in  via  suppletiva  dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente puo'  procedre  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di   non
avvalersi  di  tale   facolta',   partecipa   agli   interessati   la
determinazione di attendere il parere per  un  ulteriore  periodo  di
tempo, che non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento ma che non  puo'  comunque  essere  superiore  ad  altri
centottanta giorni. 
   2. Ove per disposizione di legge o regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi  non  provvedano  e  non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 17, commi 1 e 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui  al  primo  comma  del  suindicato  art.  17  e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso,  per
il  periodo  di  un  anno  dall'entrata  in   vigore   del   presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche  non  viene  computato  si  fini  del  termine  finale   del
procedimento. Entro il predetto  termine  annuale,  il  Ministro  del
tesoro individua, d'intesa con gli  organi,  amministrazioni  o  enti
interessati, il termine entro cui dovranno esser rese le  valutazioni
tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare,  nella  prescritta
forma regolamentare,  le  conseguenti  modifiche  ai  termini  finali
stabiliti dalle allegate tabelle. 
 
          Nota all'art. 7: 
             - Per il testo degli articoli 16, commi 1  e  4,  e  17,
          commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda  alla  nota
          all'art. 6.