Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedre indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni. 2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato si fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro del tesoro individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno esser rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.
Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.