Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L'acquisizione in via facoltativa di parere e di valutazioni tcniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.