Art. 8. 
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato 
 
   1. Quando il Ministro, fuori  dei  casi  di  parere  obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa  la
determinazione    ministeriale    agli    interessati,    indicandone
concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo  occorrente
per l'acquisizione del parere, dalla richiesta  alla  sua  ricezione,
non e' computato nel termine finale del procedimento, ove  il  parere
medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
   2. L'acquisizione in via facoltativa di parere  e  di  valutazioni
tcniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori  del  caso  di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento. 
 
          Nota all'art. 8: 
             - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n.
          241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.