IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano dalle funzioni per limiti di eta' sono trattenuti in servizio, a domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5- bis del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, introdotto dal successivo articolo 3, i magistrati trattenuti in servizio possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con possibilita' di essere designati a presiedere i relativi collegi. 3. Il primo presidente della Corte di cassazione, se trattenuto in servizio ai sensi del comma 1, puo' essere designato a presiedere, in sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali della Corte.