IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 aprile 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5  del  regio  decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati ordinari che cessano
dalle funzioni per limiti di eta'  sono  trattenuti  in  servizio,  a
domanda, sino al compimento del settantaduesimo anno. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5-  bis  del  regio  decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  introdotto  dal  successivo
articolo 3, i magistrati trattenuti in  servizio  possono  esercitare
funzioni  giurisdizionali  soltanto   in   uffici   collegiali,   con
possibilita' di essere designati a presiedere i relativi collegi. 
  3. Il primo presidente della Corte di cassazione, se trattenuto  in
servizio ai sensi del comma 1, puo' essere designato a presiedere, in
sostituzione del primo presidente in carica, i collegi delle  sezioni
unite civili e penali della Corte.