Art. 2. 1. La domanda deve essere inoltrata al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno di eta'. 2. Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione presso l'ufficio giudiziario ove l'interessato gia' esercita le funzioni. Se si tratta di magistrato che esplica funzioni non collegiali, il Consiglio superiore provvede, con la procedura dei tramutamenti, alla destinazione presso un ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e con decorrenza dal settantesimo anno di eta'.