Art. 2. 
  1. La domanda deve essere inoltrata al  Consiglio  superiore  della
magistratura almeno sei mesi prima del  compimento  del  settantesimo
anno di eta'. 
  2. Il Consiglio superiore provvede alla conferma della destinazione
presso l'ufficio  giudiziario  ove  l'interessato  gia'  esercita  le
funzioni. Se  si  tratta  di  magistrato  che  esplica  funzioni  non
collegiali, il Consiglio superiore provvede,  con  la  procedura  dei
tramutamenti, alla destinazione  presso  un  ufficio  collegiale,  in
soprannumero sui relativi organici e con decorrenza dal  settantesimo
anno di eta'.